DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Limiti al cumulo di incarichi).

      1. Nei settori connessi con la carica contestualmente ricoperta, non possono esercitare attività professionali o di lavoro autonomo ovvero svolgere funzioni di gestione, comunque denominate, in società o in attività private di rilievo imprenditoriale:

          a) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel territorio da essi amministrato;

          b) gli amministratori, i presidenti, i liquidatori, i sindaci o i revisori, i direttori generali o centrali di associazioni o enti che gestiscono servizi di qualunque genere per conto dello Stato, degli enti locali o delle altre amministrazioni pubbliche, o ai quali lo Stato, gli enti locali o le amministrazioni pubbliche contribuiscono in via ordinaria, direttamente o indirettamente.
      2. Non possono svolgere funzioni o ricoprire incarichi di presidente, amministratore, sindaco o revisore né analoghe funzioni di responsabilità, comunque denominate, né assumere incarichi di consulenza di qualsiasi natura in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o da enti pubblici economici, nonché in enti sottoposti a vigilanza da parte delle medesime amministrazioni pubbliche:

          a) i parlamentari nazionali;

          b) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

 

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          c) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

      3. Il divieto di cui al comma 2 si estende all'anno successivo alla cessazione dalla carica. Per gli amministratori di enti locali l'estensione del divieto all'anno successivo alla cessazione dalla carica è limitato alle nomine e alle designazioni da parte di organi di governo dell'ente locale presso il quale l'amministratore ha svolto il proprio incarico, di altri enti locali della stessa regione e della regione medesima.
      4. Alle disposizioni di cui al comma 2 si applicano le esclusioni di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60.
      5. Alle incompatibilità relative ad amministratori di enti locali e ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano gli articoli 68, 69 e 70 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      6. Alle incompatibilità relative ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 e seguenti della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
      7. Entro trenta giorni dal determinarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2, i parlamentari nazionali hanno l'onere di optare fra il mandato parlamentare e la carica incompatibile. Nel caso in cui l'opzione non sia esercitata nel termine stabilito, il mandato non elettivo cessa ed è fatto divieto di corrispondere il relativo compenso.
      8. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, che versano in una delle situazioni di incompatibilità previste dal medesimo comma 2 hanno l'onere di optare per una delle cariche fra loro incompatibili. In caso di mancato esercizio dell'opzione entro il predetto termine, l'interessato decade dall'incarico non elettivo ed è in ogni caso fatto divieto di corrispondergli il relativo compenso.

 

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      9. Per i presidenti, i componenti delle giunte e i consiglieri delle regioni, la legge regionale attua i princìpi fondamentali desumibili dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.
      10. Per i presidenti, i componenti delle giunte e i consiglieri delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale, le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con le forme di autonomia previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Selezione tramite offerta al pubblico per le assunzioni presso società in mano pubblica).

      1. Tutte le assunzioni di personale da parte di società in cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche congiuntamente, detengono, direttamente o indirettamente, il controllo, sono effettuate attraverso meccanismi che assicurino la trasparenza delle procedure e l'efficace e appropriata selezione dei candidati. A tale fine le procedure di selezione si attengono ai seguenti criteri:

          a) puntuale individuazione dei fabbisogni di personale e conseguente redazione dei profili di competenza rispondenti alle esigenze delle posizioni da ricoprire;

          b) procedura di sollecitazione pubblica delle candidature che garantisca un grado di conoscibilità commisurato all'ambito territoriale di attività dell'ente;

          c) pubblicazione sul sito internet aziendale, in una sezione dedicata e accessibile dello stato e degli esiti della procedura di cui alla lettera b) del presente comma, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 54, comma 1, lettera f), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della presente legge.

 

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      2. Tutte le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto del principio delle pari opportunità di accesso tra donne e uomini, nonché tra i cittadini dell'Unione europea.
      3. Al di fuori dai casi previsti dal comma 1 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione societaria, promuovono l'adozione di procedure di assunzione di personale secondo i criteri stabiliti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 3.
(Pubblicità dei bilanci delle amministrazioni pubbliche).

      1. Anche al fine di attuare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a pubblicare con le caratteristiche stabilite dall'articolo 53 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il proprio bilancio e il proprio rendiconto di esercizio sul proprio sito istituzionale e a trasmetterlo, in via telematica, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, evidenziando le spese per il funzionamento degli organi, le spese per il personale e le spese per i servizi.

Art. 4.
(Contenuto minimo obbligatorio dei siti internet di amministrazioni, enti e società assoggettate al controllo pubblico, gestori e incaricati di pubblici servizi).

      1. Al fine di tutelare la libertà di concorrenza e di attuare il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, nonché di assicurare

 

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un livello minimo e uniforme di accessibilità ai relativi servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, l'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 54. - (Contenuto dei siti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, delle società assoggettate al controllo pubblico, dei gestori e degli incaricati di pubblici servizi). - 1. I siti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali sensibili, di quella sul segreto di Stato, e con esclusione della divulgazione di notizie lesive alla sicurezza e alla difesa nazionali, contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

          a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

          b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento e ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

          c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

          d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando

 

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anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

          e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

          f) l'elenco completo di tutti i bandi di gara e di concorso, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ove prevista, le negoziazioni svolte e gli esiti delle relative procedure;

          g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;

          h) l'ultimo bilancio, preventivo e consuntivo, entro tre mesi dall'approvazione;

          i) i bandi di concorso per le assunzioni, lo stato delle relative procedure e le graduatorie per tutta la durata della loro validità, nonché, in ogni caso, i criteri di selezione per il conferimento di incarichi anche temporanei e le relative graduatorie;

          l) i criteri per l'assegnazione di benefìci e di contributi e le relative graduatorie;

          m) il trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo, dei dirigenti, dei consulenti e dei membri di commissioni e di collegi.

      2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
      3. I dati pubblici contenuti nei siti delle amministrazioni pubbliche sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

 

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      4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
      5. I siti aziendali delle società delle quali le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, detengono direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dei numeri 1) o 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, e i siti dei gestori o degli incaricati di pubblici servizi contengono necessariamente i dati previsti delle lettere a), f), g), h), i), l) e m) del comma 1 del presente articolo, fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
      6. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento».

      2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che già dispongono dei propri siti realizzano, nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie, quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, lettere f), h), i), l) e m), del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le società e gli enti previsti dal comma 5 dell'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, realizzano quanto previsto nel medesimo comma 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura la verifica del rispetto e il monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 54 del citato codice di cui al

 

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decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5.
(Divieto di finanziamento dei partiti politici e dei gruppi parlamentari da parte di società concessionarie di servizi pubblici).

      1. L'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

      «Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società da queste controllate, nonché da parte di soggetti concessionari di servizi pubblici, di soggetti controllati da questi ultimi ovvero di soggetti che controllano concessionari di servizi pubblici, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari».

Art. 6.
(Autorità indipendenti di regolazione, di vigilanza e di garanzia dei mercati).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dalle leggi 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, nonché dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, e dal codice dei contratti pubblici

 

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relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nell'autonomia garantita dalla normativa vigente, provvedono ad adeguare il proprio ordinamento, nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, in quanto compatibili.